Diritti e doveri in caso di controllo venatorio da parte di G.V.V.

Il presente scritto ha il solo scopo di informare sinteticamente il cacciatore dei propri diritti e doveri
attraverso risposte schematiche. Pertanto tenuto conto della complessità della normativa in materia si
consiglia un aggiornamento costante ed in caso di contravvenzione amministrativa o penale si raccomanda di rivolgersi ad un legale esperto in legislazione venatoria per la felice risoluzione di qualsivoglia problematica e/o controversia.

https://www.youtube.com/channel/UCzppSlI8hyRjmCep5J1CsbQ/search?query=italcaccia

Che cos’è la Vigilanza Venatoria ed a chi è affidata?
In ossequio a quanto previsto dall’art. 27 della legge 157 del 1992 “la vigilanza sulla applicazione della
presente legge e delle leggi regionali è affidata a:
A) gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della
legislazione vigente, la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;
B) le guardie volontarie delle:

  • associazioni venatorie
  • associazioni agricole
  • associazioni di protezione ambientale nazionali, purché presenti nel Comitato tecnico – faunistico
    nazionale
  • associazioni di protezione ambientale, purché riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia
    riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S.
    C) la vigilanza è poi affidato a :
  • Carabinieri guardie forestali
  • Guardie addette ai parchi nazionali o regionali
  • Guardie giurate comunali, forestali e campestri
  • Guardie private, riconosciute ai sensi del T.U.L.P.S.
  • Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
    La norma riportata prevede dunque numerosi soggetti cui la legge affida poteri di controllo circa il rispetto della normativa contenuta nella legge 157/92 nonché dalle leggi regionali.
    Tuttavia ciò che differisce i soggetti addetti alla vigilanza venatoria, oltre dall’ente da cui dipendono, sono le funzioni che svolgono ed i poteri che la legge gli concede.
    Quali sono le competenze che hanno i vari soggetti addetti alla vigilanza
    venatoria?
    GLI AGENTI DIPENDENTI DAGLI ENTI LOCALI
    Gli agenti dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni sono dipendenti di ruolo delle province o delle Regioni stesse ed hanno poteri di agenti di Polizia Giudiziaria quanto di agenti di Pubblica Sicurezza.

Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia, nonché armi con
proiettili e narcotico, in sostituzione o in aggiunta all’arma di ordinanza di cui sono dotati.
Esercitano l’attività di vigilanza venatoria nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza pertanto sono
accertatori con competenza generale territorialmente limitata.
Quando sono in servizio, devono indossare l’uniforme fornita dall’ente da cui dipendono ed oltre alle
contestazioni di carattere penale, redigono verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla legge sulla caccia.
GLI AGENTI DEI CARABINIERI FORESTALE
Gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri Forestale, hanno poteri sia di agenti di Polizia
Giudiziaria sia di agenti di Pubblica sicurezza ma a differenza degli agenti degli enti locali hanno competenza generale illimitata su tutto il territorio nazionale.
LE GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE
L’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, affida la vigilanza in materia venatoria, oltre che agli
agenti dipendenti degli enti locali ed agli altri ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche alle guardie
volontarie venatorie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientali
Lo stesso articolo 27 della Legge 157/92, al comma 4, stabilisce che la qualifica di guardia venatoria può
essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un
attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni e previo superamento di apposito esame.
Oltre al rilascio della Licenza prefettizia è necessario prestare Giuramento e successivamente la Guardia è
immessa nell’esercizio delle sue funzioni.
Quali sono i poteri che hanno i vari soggetti a cui è affidata la vigilanza venatoria?
In via generale occorre rilevare che la legislazione italiana prevede:
a) accertatori con funzioni di polizia giudiziaria;
b) accertatori privi di funzioni di polizia giudiziaria.
L’art. 57 c.p.p. statuisce che le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate dai Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di Finanza e Guardie Forestali oggi Carabinieri Forestale.
I suddetti Corpi dello Stato hanno competenza generale territoriale illimitata, si considerano in servizio
permanente e conseguentemente possono esercitare le proprie funzioni anche fuori servizio.
L’art. 27 della legge 157/92 statuisce che anche agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati è
riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza pur tuttavia avendo
competenze territoriali limitate.

Solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di P.G. possono procedere a sequestro penale.
Alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche tale potere di Polizia Giudiziaria è precluso
sia dalla normativa in materia sia dalla giurisprudenza pertanto le guardie volontarie delle associazioni
venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro penale delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Vedi Cassazione n. 15074 del 2007, n. 13600 del 2008 e n. 14231 del 2008).
Un discorso diverso vale per le Guardie zoofile che oltre ad essere pubblici ufficiali hanno anche la qualifica e quindi funzioni di Polizia Giudiziaria entro i limiti delle proprie competenze (animali di affezione).
Se la guardia volontaria venatoria mi chiede i documenti posso rifiutarmi di farglieli vedere?
NO! Il cacciatore sottoposto a controllo da parte delle Guardie Volontarie Venatorie è tenuto a fornire le
proprie generalità ed è obbligato a far vedere i propri documenti (licenza di caccia con i versamenti
regionale e governativo che ne comprovano il rinnovo, contrassegno della polizza di assicurazione,
tesserino venatorio, versamento adesione ATC) su richiesta di una guardia volontaria in quanto la stessa
riveste la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.. Nel caso in cui il cacciatore non vi provveda
incorrerà nel reato contravvenzionale di cui all’art. 651 c.p. che punisce con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino ad € 206,00 chiunque se richiesto da un pubblico ufficiale nell’ esercizio delle sue funzioni rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali. Nel caso di rifiuto da parte del cacciatore le Guardie Volontarie daranno atto nel verbale compilato ai sensi dell’art. 28 comma 5 della legge 157/1992 dell’eventuale rifiuto perché l’autorità giudiziaria competente proceda con i provvedimenti del caso.
Può accadere che le guardie volontarie venatorie invitino il cacciatore ad attendere sul posto l’arrivo dei
Carabinieri Forestale o di altri rappresentanti delle Forze dell’ordine, ma tale invito non può tradursi in una sorta di fermo di polizia ovvero in una misura coercitiva regolata dall’art. 384 c.p.p. considerato che il
cacciatore che non accetta la richiesta della Guardia volontaria non è penalmente perseguibile.
Detto ciò si ribadisce che il rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.) come pure fornirle false (art. 495 c.p.) configurano due fattispecie penali pertanto si potrebbero avere seri problemi nel rinnovo della licenza di fucile per uso caccia.
Tuttavia è opportuno rilevare che l’addetto alla vigilanza, nel visionare i documenti, può prendere nota di
tutti gli elementi necessari presenti sugli stessi, ma poi deve restituirli al titolare. L’eventuale sequestro o il
ritiro della licenza, come pure del tesserino venatorio, è atto illegittimo ed il cacciatore si deve opporre in
maniera risoluta, ma pacifica chiedendo che risulti a verbale il proprio dissenso o chiamare sul posto del
controllo i Carabinieri Forestale.

Posso chiedere i documenti alla guardia volontaria venatoria?
La guardia volontaria venatoria è tenuta a qualificarsi ed a richiesta a mostrare il tesserino di
riconoscimento emesso dall’Amministrazione che ha attribuito la qualifica, ove saranno indicati, tra le cose, anche gli estremi circa la validità del decreto autorizzativo.
Se la Guardia Volontaria Venatoria vuole vedere l’arma cosa devo fare?
Gli agenti volontari possono prendere visione delle armi utilizzate tuttavia in caso di violazione penalmente rilevante non possono sequestrare l’arma perché tale facoltà è concessa esclusivamente a coloro che possiedono la qualifica di Polizia Giudiziaria.
Non è obbligatorio per il cacciatore avere con se sul luogo di caccia la denuncia dell’arma utilizzata.
Il cacciatore non è tenuto, peraltro, ad osservare richieste illegittime da parte delle guardie volontarie
venatorie come ad esempio il sequestro dell’arma, ma l’opposizione al sequestro non può diventare
violenta o minacciosa perché ciò comporterebbe serie conseguenze potendosi configurare anche la
fattispecie penale di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)
Pertanto nel caso di atto illegittimo di sequestro da parte delle guardie volontarie venatorie è opportuno
contrastare tale illegittimità facendo risultare a verbale la propria contrarietà o chiamando i Carabinieri
Forestale o altri agenti delle Forze dell’ordine.
Che cosa succede se la guardia volontaria venatoria compie atti illegittimi o omette di trascrivere le mie osservazioni a verbale?
Se l’agente volontario venatorio omette di trascrivere le osservazioni del cacciatore sul verbale di
accertamento potrebbe commettere il reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.)
Se invece la guardia volontaria compie atti illegittimi essendo pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue
funzioni potrebbe rispondere del reato di abuso ex art. 323 c.p.
Una guardia volontaria mi può perquisire?
Le guardie volontarie pur rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali non vengono dalla legge equiparati agli agenti di Polizia Giudiziaria, solo ai quali spettano i poteri di perquisizione personale.
Pertanto una guardia volontaria non può procedere autonomamente a perquisire un cacciatore neppure se colto in flagranza di reato.
In merito alla selvaggina, gli agenti volontari potranno verificare il carniere del cacciatore, chiedendo che
sia mostrato loro il contenuto di tasche, borse, zaini, evitando controlli di forza.

Le guardie volontarie venatorie possono redigere un verbale?
Gli organi di vigilanza che non hanno funzioni di Polizia Giudiziaria, possono redigere apposito verbale nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze di fatto e le eventuali osservazioni del
contravventore.
Il verbale deve essere sottoscritto con copia consegnata al cacciatore ai fini conoscitivi.
Se il contravventore non sottoscrive il verbale, benché invitato, l’atto fa ugualmente piena prova per ciò
che concerne il contenuto, essendo comunque redatto da un pubblico ufficiale.
Il rifiuto a sottoscrivere il verbale si può giustificare se lo stesso non riporta le dichiarazioni dell’interessato ed in tal caso è opportuno spiegare le ragioni del rifiuto.
Nel caso in cui sia riscontrata una violazione penale gli agenti volontari devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito, al pubblico ministero o all’ufficiale di Polizia Giudiziaria (art.li 331 e 332 c.p.p.).
Alle guardie volontarie venatorie non solo è precluso il sequestro dei mezzi di caccia e degli arnesi di caccia nei casi di contravvenzioni penali ex art. 30 legge 157 del 1992, ma sono loro precluse anche le attività come la comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.), l’assicurazione delle fonti di prova (art. 348 c.p.p.), l’assunzione di sommarie informazioni (art. 350 e 351 c.p.p.).
Perché per una sanzione amministrativa le guardie volontarie venatorie hanno proceduto al sequestro?
Capitolo a parte merita invece il sequestro di natura amministrativa.
Ribadito che gli agenti volontari venatori non possono procedere a sequestri penali riservati agli agenti che rivestono i poteri di Polizia Giudiziaria, qualifica che il legislatore non ha loro assegnato, nell’ambito
dell’accertamento degli illeciti amministrativi il 2° comma dell’art. 13 della legge 689/1981 prevede la
facoltà degli organi di vigilanza amministrativa di procedere a “sequestro cautelare” in tutti i casi in cui si
può o si deve procedere alla successiva confisca amministrativa.
Il sequestro amministrativo, non richiede che l’accertatore rivesta la qualifica di agente di Polizia
Giudiziaria, ma può essere effettuato da tutti gli addetti al controllo delle disposizioni la cui violazione
prevede sanzioni amministrativa, nel caso specifico per le violazioni sanzionate dall’art. 31 della legge
157/1992

Una guardia volontaria venatoria può perquisire il mio capanno o la mia auto?
L’automobile può essere perquisita, in quanto considerata proprietà privata, solamente da ufficiali o, in
specifici casi, da agenti di Polizia Giudiziaria e non pertanto da guardie volontarie venatorie.
Differente è invece il caso del capanno di caccia in quanto lo stesso non è considerato un immobile vero e
proprio, ne pertanto proprietà privata del cacciatore. Tenuto conto che il termine perquisizione è esclusiva
e prerogativa di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, agli agenti volontari venatori è comunque concessa la possibilità di accedervi per procedere ad eventuali controlli, che non possono sfociare in una vera e propria perquisizione.
Le guardie volontarie venatorie possono trattenermi in attesa dei Carabinieri Forestale o di altri agenti con poteri di polizia giudiziaria?
Le guardie volontarie venatorie non hanno il potere di accompagnare il cacciatore presso i loro uffici,
mentre possono chiedere al cacciatore di attendere sul posto l’arrivo di ufficiali o agenti di Polizia
Giudiziaria.
L’invito di attendere sul posto non può comunque trasformarsi nel fermo di indiziato del delitto (art. 384
c.p.p.), consentito solo ad ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria solo per persone indagate di delitti di una certa gravità.
Quali sono i soggetti passibili di controllo da parte della guardie volontarie venatorie?
L’art. 28 comma 1 della Legge 157 del 1992 statuisce che possono essere oggetto di controllo dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria le persone trovate in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia.

A quali obblighi sono tenute le guardie volontarie venatorie?
Preliminarmente è necessario sottolineare che gli agenti di vigilanza venatoria devono qualificarsi, e ciò può avvenire mediante la divisa o altro segno esterno di riconoscimento dell’appartenenza ad un corpo
autorizzato alla vigilanza venatoria, oppure nel caso di addetti che non portino segni distintivi potrà
avvenire mediante l’esibizione di un documento (decreto del Prefetto o tesserino di riconoscimento) che
dimostri l’attribuzione della qualifica.
Altro obbligo, come già precedentemente analizzato, riguarda la redazione di apposito verbale di
contestazione secondo i criteri già citati ed elencati dall’art. 28 comma 5 della Legge 157/1992, che verrà
poi inviato all’Autorità da cui dipendono.
Si ribadisce l’obbligo di annotare a verbale le eventuali dichiarazioni del trasgressore, altrimenti la
mancanza potrebbe configurare il reato di cui all’art. 328 c.p. (omissione di atti di ufficio); in tal caso il
trasgressore, constatata l’omissione, potrà indirizzare all’addetto di vigilanza o all’ente da cui dipende una
nota di contestazione dell’omissione.

Lascia un commento