La caccia in Italia suscita dibattito e controversie, con posizioni a favore e contro, anche a livello politico e sociale

La caccia è necessaria per il controllo delle popolazioni animali e per la gestione del territorio
Nel 2025, la caccia in Italia è regolata da normative specifiche che variano a livello regionale, con aperture e chiusure stagionali, licenze, permessi, regole di sicurezza e disposizioni sulla caccia sostenibile. Le regioni hanno autonomia nella gestione di alcuni aspetti, come i calendari venatori e le deroghe per il controllo di alcune specie.
Normative e Calendari Venatori:
- Apertura e Chiusura: Le date di apertura e chiusura della caccia variano per ogni specie e regione. Per le specie di ungulati (cinghiale, cervo, capriolo), la stagione solitamente inizia tra settembre e ottobre e termina tra febbraio e marzo.
- Calendari Venatori: Le regioni definiscono i calendari venatori, stabilendo i giorni di caccia consentiti, spesso con limitazioni infrasettimanali e periodi di silenzio venatorio.
- Deroghe: Le regioni possono concedere deroghe per il controllo di specie problematiche, come il cinghiale, o per la caccia in determinati periodi e aree, ad esempio per il contenimento di storni.
- Sicurezza: Le normative sulla sicurezza sono state rafforzate, con particolare attenzione alla sicurezza nelle zone di caccia condivise e all’uso corretto delle armi.
Licenze e Permessi:
- Licenza di Caccia: Per cacciare, è necessaria una licenza di caccia rilasciata dalla regione, che deve essere rinnovata periodicamente.
- Assicurazione: È obbligatoria anche un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.
Caccia Sostenibile:
- Normative Ambientali: Le normative enfatizzano la caccia sostenibile, con l’obiettivo di conservare la fauna selvatica e proteggere gli ecosistemi.
- Piano di Gestione: In alcune regioni, i piani di gestione della fauna selvatica stabiliscono i piani di prelievo per specifiche specie, come la coturnice,.
Novità e Modifiche:
- Età Minima: Si discute la possibilità di abbassare l’età minima per la caccia a 16 anni, se accompagnati da un adulto abilitato.
- Calendario Venatorio: Si valuta la possibilità di anticipare o posticipare l’inizio e la fine della stagione venatoria.
- Autonomia Regionale: Le regioni hanno maggiore autonomia nella gestione delle specie problematiche e dei calendari venatori.
- Caccia in Deroga: Si discute la possibilità di aumentare il numero di uccelli cacciabili in deroga, come per gli storni,.
Specie Cacciabili:
- In Italia è consentita la caccia a numerose specie di selvaggina, tra cui cervi, daini, camosci, caprioli, cinghiali, volpi, lepri, e varie specie di uccelli (tordi, allodole, colombacci, ecc.).
- Alcune specie, come la tortora selvatica e la pernice bianca, sono considerate a rischio e la loro caccia è oggetto di dibattito.
Esempio di Calendario Venatorio (Lazio):
- La stagione venatoria nel Lazio inizia il 21 settembre 2025 e termina il 31 gennaio 2026.
- La caccia è consentita tre giorni a settimana, a scelta del cacciatore, tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Note:
- Le informazioni qui riportate sono generali e soggette a variazioni a livello regionale,.
- È consigliabile consultare i calendari venatori specifici della propria regione per dettagli precisi e aggiornati,.
Riforma della Legge 157/92
Diciotto articoli di cui si compone il testo di riforma della legge sulla caccia presentato dalle forze di maggioranza.
L’esito non sarà una rivoluzione: il testo con cui la maggioranza intende procedere alla riforma della legge sulla caccia, la 157/92 (lo hanno firmato Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Maurizio Gasparri e Giorgio Salvitti, i vertici dei gruppi parlamentari di maggioranza al Senato), si presenta piuttosto come uno strumento di manutenzione, anche se a tratti profonda.
Innanzitutto salta il divieto di caccia in prossimità dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie: le restrizioni scatteranno solo in presenza di «un significativo dislivello tra il punto di valico, ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti vicini», tale da comportare «un apprezzabile restringimento lungo un passaggio obbligato», e si declineranno nell’istituzione di Zone di protezione speciale, nelle quali sarà il regolamento adottato dall’ente gestore a definire gli eventuali limiti al prelievo.
Previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sentiti l’Ispra e il Comitato faunistico-venatorio nazionale, spetterà al ministro dell’Agricoltura individuare questi valichi; per farlo avrà a disposizione 180 giorni, nei quali la caccia sarà possibile secondo le regole della stagione precedente.
In generale, per comunicare al governo la percentuale di territorio sottoposta a divieto (Parchi nazionali e regionali, Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, centri per la produzione della fauna selvatica, fondi chiusi, Zone di protezione) le Regioni avranno a disposizione dodici mesi; in caso d’inadempienza, interverranno in via sostitutiva i ministeri dell’Agricoltura e dell’Ambiente. Dalla gestione programmata della caccia resta escluso in esplicito il demanio marittimo (non però il demanio forestale).
I dettagli della riforma della legge sulla caccia
Un altro passaggio chiave riguarda i calendari venatori. La maggioranza intende consegnare alle Regioni il potere di discostarsi dai pareri dell’Ispra e del Comitato faunistico-venatorio senza bisogno di presentare una motivazione adeguata: sarà sufficiente citare «fonti d’informazione scientifica indicate dalla Commissione europea».
Per estendere la stagione oltre la prima decade di febbraio non sarà necessario uniformarsi al parere dell’Ispra; né l’Ispra dovrà sentirlo il (o la) presidente del consiglio se, su proposta dei ministri di Agricoltura e Ambiente, vorrà modificare l’elenco delle specie cacciabili.
Nella proposta salta l’obbligo di scegliere in via esclusiva se cacciare in zona Alpi, da appostamento fisso o nelle altre forme; si liberalizza l’impiego di «strumenti optoelettronici», ossia dei visori termici e digitali, nella caccia di selezione agli ungulati; si rimuove il divieto di effettuare la caccia in braccata sulla neve.
E a proposito del cinghiale: gli imprenditori agricoli, i proprietari e i conduttori dei fondi coinvolti nelle operazioni di controllo (chi le ostacola rischia una sanzione da 150 a 900 euro) possono trattenere le carcasse «a compensazione dei danni subiti e dei costi sostenuti», purché le analisi igienico-sanitarie escludano rischi per la salute.
Caccia privata & caccia sociale
Con l’impresa ha a che fare anche il comma che intende far saltare il divieto di lucro per le aziende faunistico-venatorie, che peraltro i concessionari possono chiedere di convertire in aziende agrituristico-venatorie (qui, previa valutazione favorevole dell’incidenza ambientale, il periodo di caccia può estendersi anche oltre i limiti previsti dalla normativa); l’obiettivo è fissare a dieci anni la durata delle concessioni, rinnovabili.
Sul fronte della caccia sociale, la maggioranza intende consentire agli Atc di raggiungere dimensioni provinciali, non più necessariamente subprovinciali; nel comitato di gestione, che potrà comporsi d’un massimo di venti consiglieri, si vuole aggiungere un rappresentante dell’Enci, designato col parere favorevole del ministero dell’Agricoltura.
Agli Atc si vuole dare il potere di riconoscere incentivi economici ai conduttori dei fondi, così da stimolare la ricostituzione della fauna adatta al territorio, la coltivazione finalizzata alla sua alimentazione naturale, la manutenzione delle strutture di ambientamento, il ripristino delle zone umide, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione, la tutela dei nidi, l’installazione di tabelle e cartelli, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà.
Via i limiti sui richiami allevati in cattività
Il numero delle specie impiegabili come richiami vivi resterà lo stesso (sette: allodola, cesena, colombaccio, merlo, pavoncella, tordo sassello, tordo bottaccio); la maggioranza intendere però far saltare i limiti numerici all’utilizzo di esemplari nati e allevati in cattività, e circoscrivere alle transazioni economicamente onerose il divieto di cedere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi.
Come quelli per la caccia agli ungulati e al colombaccio e nelle aziende faunistico-venatorie, gli appostamenti per la caccia alla migratoria senza richiami vivi non si potranno considerare fissi.
La proposta si chiude con una serie di specifiche formali: le prove cinofile con abbattimento non rappresentano un’azione di caccia; la licenza rilasciata nelle altre nazioni europee è equiparata a quella italiana; in generale, oltre a proteggere la fauna la legge 157/92 serve anche a tutelare le tradizioni e a regolamentare il prelievo venatorio, che «concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema».

