Un pensiero su “Comunicazione Italcaccia alle modifiche della Legge Statale 157/92

  1. La proposta presentata al Senato Malan, Gasparri, Romeo e Salvitti è articolata in 18 articoli, che non stravolgono ma renderebbero la norma più rispondente alle attuali necessità di gestione. Ma subito i soliti bastian contrari contrattaccano con una proposta di legge d’iniziativa popolare.
    Andiamo per ordine ed iniziamo a ciò che sta proponendo la maggioranza.

    Con la proposta dei partiti di maggioranza si di fatto intervenire sulla attuale 157/92 su una serie di tematiche correttive rispetto agli attuali tempi.

    Iniziamo dai calendari venatori, che oggi sono vessati da numerosi passaggi procedurali che li sottopongono a pareri anche incrociati. Anche se il calendario venatorio si discosta dal parere ISPRA, per le Regioni è sufficiente citare in appoggio fonti d’informazione scientifica indicate dalla Commissione Europea.

    Non esistono più le forme di caccia esclusive (per esempio quelle che erano da appostamento fisso o per la Zona Alpi).

    I cacciatori con licenza di caccia rilasciata da altri paesi europei potranno cacciare regolarmente in Italia.

    Le prove cinofile con abbattimento non sono considerate attività venatoria.

    Non esiste più l’obbligo di ottenimento del parere favorevole di ISPRA per estendere la caccia in febbraio né per modificare l’elenco delle specie cacciabili.

    Gli appostamenti pe la caccia al colombaccio, alla migratoria senza richiami vivi, agli ungulati e quelli nelle aziende faunistiche venatorie non saranno più considerati fissi.

    Viene limitata la compravendita di uccelli di cattura da utilizzare come richiami vivi. Ulteriormente non esistono più limiti di utilizzo di richiami vivi nati e allevati in cattività. Le specie impiegabili come richiami vivi rimangono le stesse (merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella, colombaccio cesena ed allodola).

    Per la caccia agli ungulati in selezione è possibile l’utilizzo dei visori termici digitali.

    La caccia in braccata al cinghiale potrà essere effettuata anche in presenza di neve.

    I conduttori dei fondi potranno trattenere le carcasse dei capi abbattuti in contenimento a compensazione dei danni subiti, purché le analisi di rito igienico sanitario diano esito negativo.

    Le aziende faunistico venatorie, attualmente istituti non a fii di lucro diventeranno a fini di lucro e avranno procedure agevolate se desiderano convertirsi in agrituristico venatorie.

    Gli ATC potranno riconoscere incentivi a conduttori di fondi agricoli per migliorare gli habitat volti a migliorare la presenza di piccola selvaggina. Gli stessi ATC non potranno avere più di 20 consiglieri al quale può aggiungersi un delegato Enci nominato dal Ministero dell’Agricoltura. La dimensione degli ATC potrà raggiungere quella provinciale.

    Non esisterà più il divieto di caccia a ridosso dei valichi montani. Se nei valichi montani sussiste un significativo dislivello tra il punto di valico, ad almeno 1.000 metri di quota, e i due contrafforti vicini tale da creare un apprezzabile restringimento su un passaggio obbligato, saranno create zone di protezione speciale individuate dal Ministero dell’Agricoltura.

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