L’attività Venatoria nei maggiori paesi Europei

L’ATTIVITA’ VENATORIA IN FRANCIA

L’attività venatoria è stata disciplinata in Francia in modo organico con la legge n. 2000-698 del 26 giugno 2000 relativa alla caccia, che adegua la normativa francese al diritto dell’Unione Europea e delinea le funzioni delle federazioni dei cacciatori, riconoscendone il ruolo in materia di ambiente, di elaborazione dei piani di caccia a di regolazione della selvaggina, a degli organi di polizia della caccia. L’amministrazione della caccia rientra nelle competenze del Ministero del territorio a dell’ambiente. All’interno del Ministero, la Direzione della natura a del paesaggio è incaricata delle questioni venatorie.

Organo di consulenza del Ministero è il Consiglio Nazionale della Caccia a della Fauna Selvatica, che è chiamata ed esprime pareri al fine di individuate i provvedimenti più opportuni per preservare la fauna, sviluppare il patrimonio venatorio, e per migliorare le condizioni di esercizio della caccia net rispetto dell’equilibrio biologico.

Nel Consiglio Nazionale della Caccia a della Fauna Selvatica sono presenti, tra l’altro, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione a delle collettività locali, i rappresentanti dei cacciatori relativamente ai differenti tipi di caccia e i rappresentanti degli interessi agricoli a forestali, nonché i rappresentanti del mondo scientifico a delle associazioni a tutela della natura.

Sempre nell’ambito del Ministero dell’ambiente, l’Ufficio nazionale della caccia e della fauna selvatica, creato net 1972, si occupa di realizzare studi e ricerche in materia, di contribuire alla tutela della fauna selvatica e di organizzare per conto dello Stato l’esame per il permesso di caccia.

A livello regionale, le Direzioni regionali dell’ambiente amministrano il patrimonio ambientale e concorrono alla definizione dell’indirizzo statale in materia.

A seguito del decentramento, attuato a partite dal 1986, la caccia è amministrata a livello regionale dal prefetto, che dispone della più ampie attribuzioni in materia di definizione dei periodi di caccia a di abbattimenti di animali nocivi.

  1. prefetto si avvale, tra l’altro, anche delle strutture delle Direzioni Dipartimentali dell’Agricoltura e delle Foreste, diramazioni del Ministero dell’Agricoltura a della Pesca. Il Consiglio Dipartimentale della Caccia a della Fauna Selvatica funziona anche quale organo di consulenza per il prefetto per i temi di competenza.

I territori di caccia

In linea di principio il diritto di caccia è considerato come rientrante nel diritto di proprietà, pertanto il proprietario è libero di autorizzarne o meno l’esercizio nel proprio terreno. In taluni casi può essere trasferito ad un’associazione comunale di caccia.

La costituzione di una un’associazione comunale di caccia a obbligatoria in tutti i comuni dei 29 dipartimenti rientranti in un elenco stilato dal ministro competente in materia di caccia. E’ comunque possibile negli altri comuni.

La creazione di un’associazione comunale di caccia, ha come principale conseguenza il trasferimento all’associazione del diritto di caccia sui terreni inclusi nei territori dell’associazione.

Uniformandosi alla decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 1999, legge consente a chi si opponga alla caccia per le proprie convinzioni personali e che sia proprietario dei terreni inclusi nei territori di caccia dell’associazione comunale de caccia di sottrarli a questa disciplina per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

Al fine i proprietari hanno un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge per manifestare la loro volontà alle prefetture del dipartimento in cui si trovano terreni proprietari, che in tal modo si oppongano all’esercizio della caccia nei loro terreni, non potranno ottenere la convalida del loro permesso di caccia per tutta la durata della loro opposizione.

Nei comuni ove sia costituita un’associazione comunale della caccia i terreni sono esclusi dai territori dell’associazione quando:

  • sono situati nel raggio di 150 metri dalle abitazioni;
  • sono chiusi in modo da impedire totalmente il passaggio dell’uomo a della selvaggina da penna;
  • fanno parte del demanio dello Stato, dei dipartimenti dei comuni delle foreste demaniali o delle imprese delle Società nazionale francese delle ferrovie;
  • il proprietario si sia opposto all’esercizio della caccia nel modo sopra descritto.

I periodi di caccia

Per quanto riguarda le date di apertura a di chiusura della caccia alla selvaggina sedentaria, la legge del 2000 non risulta innovativa, confermando che i periodi di caccia, che continuano comunque ad essere disciplinati dal decreto emanato in materia nel 1986, vanno da una delle prime settimane di settembre – data variabile a seconda dei dipartimenti – all’ultimo giorno di febbraio.

Al contrario, le date di apertura a di chiusura per gli uccelli di passo a per la selvaggina acquatica sono stati modificati al fine di tenere conto della direttiva comunitaria del 1979, che impone il rispetto delle traiettorie di migrazione degli uccelli a dei periodi di particolare vulnerabilità della selvaggina acquatica.

Pertanto i periodi di caccia di questi animali sono abbreviati, con la fissazione di una data di apertura più tardiva durante la stagione estiva (10 agosto o 1° settembre, al posto della domenica successiva al 14 luglio, come fissato precedentemente), ma con il mantenimento della medesima data di chiusura nella stagione invernale, il 31 gennaio.

Con i piani di caccia, emanati a livello dipartimentale, vengono fissati, il numero di animali da abbattere per ciascuna specie durante il periodo di apertura della caccia. Questi piani, fissati, dopo la consultazione dei rappresentanti degli agricoltori, per un arco di tre anni, ma modificabile annualmente, sono finalizzati ad assicurare uno sviluppo costante della selvaggina e a preservare l’habitat naturale.

Per la sicurezza dei minori, la caccia a vietata dalla ore 6 di mercoledì,alle ore 6 del giovedì in tutta la Francia, per evitare che in questo giorno di vacanza i giovani possano correre dei rischi recandosi nei boschi. Misure analoghe erano gia largamente adottate dai prefetti nei loro dipartimenti dal 1986; si tratta pertanto , più che di una novità introdotta con la legge del 2000, di una uniformazione della regola del divieto di caccia nel giorno di mercoledì per tutto il territorio nazionale.

Questo divieto non si applica alla caccia i colombi a postazione fissa, consentita dal 1 ° ottobre al 15 novembre.

La caccia notturna, vietata dal 1844, ma tollerata nei fatti, a consentita ora ora per la selvaggina acquatica nei 20 dipartimenti, elencati dal Consiglio di Stato, dove questa caccia a ritenuta tradizionale. Tuttavia sarà consentita solo da postazione fissa.

La caccia alla selvaggina acquatica, che vede il cacciatore in movimento, è autorizzata in tutti i dipartimenti fino al crepuscolo (due ore dopo il tramonto del sole) e all’alba (due ore prima della levata del sole). In ogni caso a vietata la caccia notturna alla grossa selvaggina, in modo particolare al cinghiale, alle lepri a alle pernici.

Il permesso di caccia

A partire dal 1976 l’ottenimento del permesso di caccia è subordinato al superamento di un esame, preceduto da un periodo di formazione pratica, organizzato dalle associazione dipartimentale dei cacciatori, allo scopo di apprendere le regole fondamentali per la sicurezza a di familiarizzare con armi e munizioni.

Alla fine di questo periodo di formazione, viene rilasciata un’attestazione da produrre in occasione dell’esame.

L’esame consiste in un test audiovisivo di 21 quesiti vertenti sui seguenti temi:

  • biologia a gestione della selvaggina;
  • leggi a regolamenti;
  • armi, munizioni a regole di sicurezza.

La condizione per prendere parte all’esame è il compimento del quindicesimo anno di età, ma i minori debbono possedere un’autorizzazione da parte dei genitori.

Dal 2002 l’esame per il permesso di caccia sarà modificato per adeguarsi alle disposizioni della legge sulla caccia del 2000 e comprenderà una prova teorica, simile all’attuale esame, a una prova pratica, nella quale il candidato sarà chiamato a cimentarsi in un percorso di caccia comprendente l’uso delle armi da caccia. Sempre a partire dal 2002, i minori dai 15 ai 18 anni di età potranno ottenere un’autorizzazione di caccia, dopo il superamento dell’esame, una sola volta per un periodo di un anno a sotto la responsabilità civile di un accompagnatore, titolare di un permesso di caccia da almeno cinque anni. Il rilascio del permesso di caccia è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile. Il permesso di caccia deve essere rinnovato annualmente.

L’ATTIVITA VENATORIA IN SPAGNA

In Spagna l’attività venatoria fa parte delle competenze che possono essere trasferite alle comunità autonome, senza che queste siano chiamate a seguire le prescrizioni emanate a livello nazionale. Infatti, l’articolo 148-1-11 della Costituzione precisa che le comunità autonome “potranno assumere delle competenze (…) in materia di caccia”.

A partire dagli anni ’90, delle diciassette comunità autonome, dieci hanno adottato le loro proprie leggi sulla caccia, riferendosi, tuttavia alla legge nazionale del 1970, anteriore alla Costituzione.

Le sette comunità autonome, che non hanno adottato proprie leggi sulla caccia (Cantabrico, Catalogna, Paesi Baschi, Madrid, Valencia, Baleari a Andalusia, che tuttavia ha elaborato un progetto di legge) continuano ad applicare la normativa nazionale, ed in particolare la legge del 4 aprile 1970 sulla caccia e il suo regolamento di applicazione, che è costituito dal decreto n.506/1971 del 26 marzo 1971.

Oltre alla normativa nazionale, a titolo di esempio viene di seguito analizzata soprattutto quella della Castiglia – La Mancia, the ha legiferato sulla caccia nel 1993.

I territori di caccia

In Spagna, come del resto in altri Paesi, quali ad esempio la Germania e il Regno Unito, il diritto di caccia è accordato al proprietario ed è subordinato al possesso di una superficie minima, che varia a seconda delle comunità autonome.

La legge nazionale fissa tale superficie minima a 250 ettari, per la caccia alla piccola selvaggina, e a 500 ettari, per la caccia alla grossa selvaggina. La legge della Castiglia – La Mancia ha conservato lo stesso limite, mentre la legge dell’Aragona richiede espressamente 500 a 1000 ettari; quella della Galizia ha stabilito un unico valore di 2000 ettari, quale che sia il tipo di caccia praticato.

La legge nazionale e le leggi delle diverse comunità prevedono la possibilità per più proprietari, e soprattutto per coloro che possiedono un terreno di una superficie inferiore alla soglia stabilita per accedere individualmente al diritto di cacciare, di associarsi per poter cacciare.

I proprietari che non desiderano esercitare loro stessi il diritto di cacciare possono cederlo ad un terzo secondo le modalità scelte da loro stessi, generalmente in cambio di un compenso. Possono ugualmente rifiutare l’accesso dei cacciatori nelle loro terre, a condizione che queste siano completamente recintate o che sia chiaramente indicato il divieto di caccia mediante appositi segnali. Il proprietario e responsabile dei danni causati dalla selvaggina che proviene dalle sue riserve, qualora la selvaggina appartenga a specie suscettibili di essere cacciate.

I terreni di caccia si ripartiscono in due categorie: i terreni liberi all’accesso a tutti i cacciatori in possesso di un permesso di cacciare e i terreni sottoposti ad un regime speciale e accessibili solamente ad alcuni cacciatori. I terreni liberi all’accesso di tutti i cacciatori possono essere pubblici o privati. Questo regime si applica automaticamente qualora il proprietario di un terreno non

vieti l’esercizio della caccia sul suo terreno a qualora l’amministrazione competente non l’abbia esplicitamente riconosciuto come terreno rientrante in un regime speciale.

I terreni di caccia rientranti in un regime speciale sono riuniti dall’amministrazione competente della comunità autonoma a domanda del loro proprietario. I loro confini debbono essere chiaramente indicati. La caccia che qui si svolge è oggetto di una gestione programmata. All’interno di questa categoria rientrano i terreni privati e i terreni sottoposti alla supervisione dell’amministrazione. Per quanto riguarda i terreni di caccia privati, come gia ricordato, questi debbono avere una superficie minima, la grandezza della quale varia a seconda della normativa applicabile, nazionale o delle varie comunità autonome.

Per quanto riguarda i terreni sottoposti alla supervisione del l’amministrazione, ciascuna comunità ha adottato una propria soluzione: alcune hanno creato più categorie di terreni, altre, seguendo l’impostazione della legge nazionale del 1970,una sola.

Tuttavia, quale che si la soluzione adottata, in ogni comunità autonoma esiste una categoria di terreni, generalmente definiti “sociali”, costituiti dai terreni sui quali la comunità dispone del diritto di cacciare (o perché proprietaria, o perchè ha affittato il diritto di cacciare, o perché questo diritto è stato messo a disposizione dell’amministrazione da parte del proprietario), al fine di facilitare l’esercizio della caccia agli abitanti delta regione.

I periodi di caccia

La legge nazionale del 1970 e il decreto del 1971 non contengono indicazioni sul calendario delta caccia. Rinviano ad un testo che il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato ogni anno, finche il funzionamento delle comunità autonome ha reso queste disposizioni non più efficaci.

Tutti gli anni ognuna delle comunità autonome fissa il calendario di caccia per ciascuna delle sue provincie e per ciascuna specie. Generalmente la caccia alla piccola selvaggina, compresa la selvaggina acquatica, è aperta a meta ottobre a si prolunga fino alla fine del mese di gennaio o a metà febbraio. Invece la caccia alla grossa selvaggina apre generalmente nel periodo che intercorre tra metà settembre e metà e si prolunga sovente fino alla fine del mese di febbraio. Tuttavia alcune circostanze possono opporsi all’applicazione di questo calendario. Le differenti leggi delle comunità autonome, che hanno generalmente ripreso nei propri provvedimenti la formulazione della legge nazionale del 1970, vietano la caccia qualora gli animali siano privi delle normali possibilità di difesa (incendio, siccità, inondazioni) a qualora la neve copra il suolo. La legge n.4/1989 del 29 marzo 1989, sulla conservazione degli spazi naturali e della flora e fauna silvestre, impedisce la caccia durante i periodi di riproduzione a di cova, come del resto sulle traiettorie di ritorno delle specie migratorie. Numerose comunità autonome hanno inserito alcune di queste disposizioni nelle loro leggi sulla caccia.

La legge nazionale e le leggi regionali, generalmente, non prevedono divieti di caccia per taluni giorni della settimana, tuttavia alcune comunità autonome hanno limitato l’esercizio della caccia alla piccola selvaggina a certi giorni della settimana. Così, in Galizia la caccia alla piccola selvaggina è consentita soltanto il giovedì, la domenica ed i giorni di festa. Egualmente nelle comunità autonome di Madrid e di Castiglia è autorizzata, oltre che nei giorni di festa, il giovedì, il sabato a la domenica.

La legge nazionale del 1970, prevede che la caccia Possa iniziare un’ora avanti la levata del sole a termini un’ora dopo il tramonto. Tuttavia il regolamento del 1971 prevede delle eccezioni a questo principio. La comunità autonoma della Castiglia vieta la caccia notturna e per l’indicazione dell’orario riprende la medesima definizione della legge del 1970. Nella suddetta comunità il regolamento locale sulla caccia autorizza la caccia notturna al cinghiale, subordinata all’autorizzazione da parte dell’amministrazione, a meno che il piano di caccia non preveda esplicitamente una disposizione in questo senso.

II permesso di caccia

L’esercizio della caccia è subordinato al possesso di una autorizzazione amministrativa definita licenza, in linea di principio valevole sul territorio della comunità autonoma che l’ ha rilasciata. La legge nazionale del 1970 richiede che l’esame consenta di verificare che l’interessato conosca la legislazione relativa alla caccia, che sappia riconoscere gli animali a sappia utilizzare le armi da caccia. Il primo rilascio della licenza è subordinato al superamento di un esame in materia di caccia. L’esame, che è possibile sostenere dopo i 14 anni di età, con il consenso dei genitori, si compone di prove teoriche e pratiche.

La normativa della comunità autonoma della Pastiglia, prevede una prova teorica sulla legislazione, la selvaggina, le modalità della caccia, i principi etici della disciplina a le norme di sicurezza. La prova pratica verte, invece, sul riconoscimento delle specie e sull’utilizzo delle armi da caccia. I certificati di idoneità rilasciati da altre comunità sono riconosciuti qualora comportino lo svolgimento del medesimo tipo di prove.

  1. superamento dell’esame, permette di ottenere una licenza il cui costo varia in funzione della natura della selvaggina cacciata e della comunità autonoma che l’ha rilasciata.

La legge nazionale sulla caccia, le leggi delle differenti comunità autonome, nonché il decreto del 1993, relativo alle armi, prevedono, l’obbligatorietà del permesso di porto d’armi per tutte le armi da fuoco, comprese le armi da caccia. Tutti i cacciatori sono tenuti a stipulare una assicurazione che copra i danni causati a terzi. I minori non possono cacciare con un’arma se non accompagnati da un cacciatore che abbia raggiunto la maggiore età.

Il rinnovo della licenza si effettua su domanda, in linea di principio tutti gli anni, che sia necessario superare di nuovo gli esami. Si tratta di una semplice formalità, tuttavia il rinnovo è rifiutato ai condannati per infrazioni alla legge sulla caccia che non abbiano scontato la loro pena. Il rinnovo del permesso di porto d’armi, che presuppose la verifica delle capacità psicofisiche dell’interessato, ha luogo ogni tre o cinque anni, a seconda della natura dell’arma utilizzata.

La legge nazionale sulla caccia sanziona le infrazioni penali o amministrative con un’ ammenda, con il ritiro provvisorio del permesso o con il divieto di rinnovare la licenza per un periodo che varia,da due mesi a cinque anni, secondo la gravita dell’infrazione commessa. In caso di infrazione la legge sulla caccia della Castiglia prevede, oltre ad un’ ammenda, il ritiro del permesso e l’impossibilita del rinnovo per un periodo compreso fra uno a dieci anni.

L’ATTIVITA’ VENATORIA IN GERMANIA

Sulla base dell’articolo 75 della Legge fondamentale, la federazione può emanare delle disposizioni quadro nelle materie che rientrano nella competenza dei Lander e la caccia fa parte delle materie qui elencate. Conseguentemente i Lander sono tenuti, qualora legiferino, a rispettare le disposizioni della legge federale sulla caccia del 29 novembre 1972, più volte modificata dopo la sua entrata in vigore.

La legge federale prevede che il dovere di conservazione della selvaggina fa parte del diritto di cacciare. Nel testo che segue è stata analizzata la legge federate ed a titolo di esempio quella del Land Schleswig – Holstein, che è stata profondamente modificata nel mese di ottobre del 1999.

I territori di caccia

Sulla base della legge federale il diritto di caccia appartiene al proprietario del terreno, ne dispongono invece i Lander, qualora il terreno sia privo di proprietario.Tuttavia dal diritto di proprietà non discende automaticamente l’esercizio del diritto di cacciare, poiché la legge federale condiziona l’esercizio del diritto di caccia al possesso di un terreno di una superficie di almeno 75 ettari. Se non desidera esercitare il diritto il proprietario di un terreno di tali dimensioni può cederlo. Può anche impedire l’esercizio del diritto di caccia sui suoi terreni.

Qualora poi i terreni non siano esclusi dall’ambito territoriale venatorio, i proprietari di un terreno di una superficie inferiore ai 75 ettari divengono automaticamente membri di una associazione comunale, titolare del diritto di caccia, alla quale trasferiscono il loro diritto, che viene amministrato in loro conto. Costoro pertanto non possono cacciare liberamente sui loro terreni ne impedire la caccia da parte di altri. La Legge federale permette ai Lander di fissare altre superfici minime, che tuttavia non possono essere inferiori ai 75 ettari.

La Legge federale lascia ai Lander il compito di definire la parte del territorio in cui la caccia è vietata. Così le leggi dei Lander stabiliscono che la caccia non possa essere esercitata in alcuni luoghi ove sarebbe incompatibile con la vita sociale. La maggior parte dei Lander, prevedono una procedura amministrativa che consenta ai proprietari di richiedere che i loro territori siano riconosciuti come zone ove vige il divieto di cacciare. La legge del Land Schleswig- Holstein, per esempio, permette ai proprietari di far riconoscere da parte dell’amministrazione il divieto di caccia sui loro terreni, qualora siano chiusi in modo da impedire l’ingresso e l’uscita della grossa selvaggina e l’accesso delle persone.

La Legge federate e le leggi dei Lander distinguono due categorie di terreni di caccia privat

  • i terreni di caccia privati, di una superficie almeno uguale al minimo richiesto, ove possono cacciare i proprietari ed i loro invitati, a meno che il diritto di caccia non sia stato ceduto;
  • i terreni di caccia “collettivi”, vale a dire i terreni delle associazioni comunali, costituiti dagli appezzamenti di un medesimo comune o di più comuni, che non appartengano a un terreno di caccia privato, a condizione che la somma di queste porzioni rappresenti una superficie

superiore ad un limite stabilito dalla legge.

La legge federale stabilisce questo dato in 150 ettari, prevedendo inoltre la possibilità di ripartire un terreno collettivo in più terreni di caccia distinti, qualora ciascuno di essi abbia una superficie di almeno 250 ettari.

I periodi di caccia

Secondo la legge federale, il Ministro competente, con l’accordo del Bundesrat, èchiamato ad emanare una ordinanza che determini il periodo di caccia per ciascuna specie. La lista delle specie suscettibili di essere cacciate è stabilita dalla legge federale (una cinquantina di specie, ripartite fra selvaggina a piuma e a pelo). L’ordinanza attualmente in vigore è stata adottata net 1977.

Le specie per le quali nessun periodo di caccia è stato fissato non possono essere cacciate.

L’ordinanza prevede, in particolare, i periodi di caccia seguenti:

  • dal 1 ° ottobre al 15 gennaio per le altre anatre, la lepre e il fagiano;
  • dal 1 ° settembre al 15 dicembre per la pernice;
  • dal 16 giugno al 31 gennaio per il cinghiale.

Per i differenti la data di apertura si colloca fra il 16 maggio e il 1 ° settembre, mentre la data di chiusura è fissata al 31 gennaio o al 28 febbraio.

Inoltre la caccia è vietata durante il periodo di cova e di riproduzione.

La legge federale non prevede il divieto di caccia qualora la neve copra il suolo.

La legge, vieta esclusivamente di abbattere la selvaggina nel raggio di 200 metri dai luoghi dove va a nutrirsi durante i periodi in cui le condizioni atmosferiche la rendono vulnerabile.

La legge federale, permette ai Lander di abbreviare i periodi di caccia o al contrario di eliminare i periodi di chiusura su taluni territori per delle precise ragioni (lotta contro le epidemie, squilibri biologici).

Ogni Land fissa il proprio calendario, che prevede dei periodi di caccia diversi a seconda delle specie o del sesso degli animali. Tuttavia quasi tutti i Lander, se si fa eccezione delle specie suscettibili di essere cacciate tutto l’anno (soprattutto conigli selvaggi, nutrie, volpi, e piccoli cinghiali), l’apertura della caccia è generalmente fissata nel periodo che intercorre dal 1 ° agosto, al 1 ° settembre per la grossa selvaggina, mentre per le lepri e i fagiani è spesso fissata dal 1 ° al 15 di ottobre. Riguardo alla data di chiusura questa raramente supera il 31 gennaio.

  1. Land Schleswig-Holstein ha stabilito, ad esempio le date seguenti:
    1. dal 1 ° ottobre al 15 gennaio per le altre anatre;
  • dal 16 ottobre al 15 gennaio per il fagiano e la lepre;
  • dal 1 ° settembre al 30 novembre per la pernice;
  • dal 16 luglio al 31 gennaio per il cinghiale;
  • dal 1 ° agosto o dal 1 ° settembre al 31 gennaio o al 28 febbraio per le differenti specie di cervidi; le date variano in funzione del sesso, dell’età, e della specie.

Ne la legge federale ne la legge del Land Schleswig-Holstein prevedono divieti di caccia per taluni giorni della settimana.

La legge federale vieta la caccia di notte per la grossa selvaggina (ad eccezione del cinghiale), così come per gli uccelli (ad eccezione dei gabbiani, delle beccacce e dei galli di brughiera). La notte è definita, come il periodo che comincia un’ora e mezzo dopo il tramonto del sole e che termina un’ora a mezzo prima della sua levata.

La legge federale non prevede che i Lander possano emanare delle disposizioni in contrasto con il divieto di caccia notturna.

Tuttavia i Lander possono prevedere per via regolamentare, dei piani di caccia per certe specie, anche da realizzarsi durante la notte.

II permesso di caccia

L’esercizio del diritto di caccia è subordinato al possesso di un permesso che è valevole sull’intero territorio federale.

  1. permesso di caccia può essere rilasciato, secondo quanto stabilito dalla legge federale, a coloro che, maggiori dei 16 anni di età, abbiano superato un esame, composto di una parte scritta che consenta di verificare il livello di conoscenza del candidato in più settori (zoobiologia, protezione della fauna, diritto delle armi, regole ‘d’igiene relative alla selvaggina abbattuta), oltrechè di una parte orale e pratica. La legge precisa inoltre che l’insufficienza nelle prove di tiro non può essere compensata da buoni risultati ottenuti nelle altre materie.

La legge federale consente ai Lander di imporre ai richiedenti il permesso di caccia di seguire un corso di formazione pratica a teorica, tenuto nella maggior parte dei Lander. Generalmente

questa formazione dura da sei a dodici mesi, è gestita da società private ed è autorizzata dall’amministrazione.

Per ottenere il permesso di caccia, oltre ad ottenere il diploma di cacciatore, occorre fornire la prova dell’attitudine fisica e presentare sufficienti garanzie di affidabilità. Certi fatti, come l’imprudente utilizzazione delle armi, attestano l’assenza di affidabilità. Inoltre i malati mentali, coloro che siano dipendenti dall’alcool a dalla droga, coloro che siano stati condannati ad una pena di almeno sessanta giorni non sono, a priori considerati come forniti delle sufficienti garanzie di affidabilità.

A partire dall’età di sedici anni, i giovani possono ottenere un permesso specifico che permette loro di cacciare solamente se accompagnati da un adulto esperto.

Il titolare di un permesso di caccia ottiene automaticamente il diritto di possedere e di portare un fucile da caccia. Non vi è dunque bisogno di un permesso specifico, a meno che non si desideri acquistare un’arma di lunghezza superiore a 60 centimetri o un’arma automatica.

  1. rilascio del permesso di caccia è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, che copra i danni a cose a persone.

Occorre possedere il permesso di caccia da almeno tre anni per ottenere in concessione un diritto di cacciare. Secondo la legge federale il permesso di caccia è rilasciato la prima volta per tre

anni, periodo decorso il quale deve essere rinnovato.

Nella maggior parte dei Lander, il permesso di cacciare è rilasciato per un anno o per tre anni a scelta del cacciatore.

Il rinnovo è subordinato al fatto che il richiedente continui a soddisfare le condizioni richieste per il primo rilascio. Il rinnovo si effettua dietro presentazione del vecchio permesso a di una polizza di assicurazione il cui periodo di validità corrisponde a quello del permesso richiesto, senza che sia necessario ripetere l’esame.

II permesso di caccia secondo la legislazione federale può essere ritirato qualora il cacciatore abbia commesso una delle infrazioni penali previste dalla legge sulla caccia (in sostanza non abbia rispettato il divieto di caccia durante il periodo di cova e di riproduzione o il divieto di cacciare determinati animali) o una delle infrazioni previste dal codice penale (in particolare il bracconaggio) e che il tribunale ritenga che il possesso del permesso di caccia rischi di favorire la recidiva. Contemporaneamente al ritiro, il tribunale decide che, durante un periodo compreso tra uno a cinque anni, l’interessato non potrà richiedere il rinnovo del suo permesso di caccia.

La legge federale che il tribunale possa impedire l’esercizio della caccia per un periodo

compreso tra un mese a sei mesi, qualora l’infrazione penale sia legata all’esercizio della caccia o qualora il cacciatore abbia gravemente mancato ai suoi doveri. Il permesso della caccia deve allora essere riconsegnato alle autorità per tutta la durata del periodo di interdizione.

Ai sensi della legge federale il ritiro definitivo puo essere deciso dal tribunale, ove ritenuto utile.

L’ATTIVITA’ VENATORIA IN INGHILTERRA E GALLES

Le norme relative all’attività venatoria sono contenute in numerosi testi. Le principali disposizioni applicabili si trovano in:

  • Game Act del 1831, che fissa i periodi di caccia per talune specie;
  • Hares Act del 1848, che autorizza il proprietario o affittuario a cacciare le lepri sulle terre di proprietà o in affitto senza la necessità di un permesso di caccia;
  • Game Licences Act del 1860, che determina le condizioni di rilascio del permesso di caccia;
  • Ground Game Act del 1880, che autorizza gli affittuari gli occupanti dei terreni, anche qualora non siano titolari del diritto di caccia o del permesso di caccia di cacciare le lepri ed i conigli sui terreni in loro uso al fine di proteggere i raccolti;
  • Deer Act del 1863, 1980 a 1991, che contengono le disposizioni sulla caccia ai cervidi;
  • Wildlife and Countryside Act del 1981, modificato nel 1985 e nel 1991, che vieta la caccia di alcune specie di animali, limita quella di altre a prevede la creazione di riserve naturali e di parchi nazionali;
  • Firearms Act del 1968, modificato nel 1988 e nel 1997, che disciplina l’acquisto e

la detenzione di armi da fuoco a in particolare di fucili da caccia.

I territori di caccia

Il diritto di caccia appartiene al proprietario, sia che si tratti di una persona fisica che di una persona giuridica, anche di natura pubblica. Questi può utilizzarlo direttamente, venderlo, affittarlo o prestarlo ad un terzo.

L’affittuario di una fattoria acquista automaticamente il diritto di caccia sulle terre affittate, a meno che il proprietario non riservi questo diritto a se stesso o ad altre persone.

Tuttavia, anche un affittuario che non benefici del diritto di caccia, può, in virtù del Game Act del 1880, uccidere le lepri e i conigli che sono sulle terre al fine di proteggere i raccolti.

Il proprietario o l’affittuario, possono anche decidere di creare sul terreno una riserva nella quale la caccia sia vietata.

Il diritto di proprietà non è tuttavia l’unica condizione perché possa esercitarsi il diritto di caccia, poiché questo è subordinato alle dimensioni del terreno a alle norme relative alla protezione della fauna. In effetti si richiede che il terreno si “sufficientemente vasto” per la pratica di tale attività,senza, che venga, tuttavia, stabilito alcun ulteriore criterio.

D’altro canto il Wildlife and Countryside Act prevede la creazione di due categorie di riserve naturali:

  • le zone di protezione speciale, per la tutela di alcune specie, che sono oggetto di convenzione di gestione con il proprietario dei terreni;
  • le zone di particolare interesse scientifico, che possono essere create su domanda del Consiglio di conservazione della natura, allo scopo di proteggere in modo specifico talune specie di animali. In tal caso è stipulata una convenzione fra il Consiglio e il proprietario o l’affittuario per compensare i diritti di cui tali soggetti possono venire privati a in particolare il diritto di cacciare. La legge non stabilisce alcuna distinzione fra i vari terreni di caccia. La caccia può essere praticata sui terreni privati, dove si esercita sotto la sola responsabilità del proprietario, dell’occupante o del titolare del diritto di caccia, oppure sui terreni terreni diappartenenti allo Stato.

I periodi di caccia

La delimitazione dei periodi di caccia delle differenti specie sono contenute in piu testi, ma principalmente nel Game Act, Deer Act, e Wildlife and Countryside Act.

La data di apertura per la selvaggina d’acqua è fissata fra il 12 agosto e il 1 ° ottobre, mentre la data di chiusura fra il 10 dicembre e il 20 febbraio; le date variano a seconda delle specie. Inoltre possono essere eventualmente modificate dal Ministro competente per assicurare una protezione speciale per talune specie.

I periodi nei quali la caccia ai cervidi a permessa sono i seguenti:

fra il 1 ° agosto a il 30 aprile per i cervi e i daini maschi;

fra il 1 ° aprile a il 30 ottobre per i caprioli maschi;

fra il 1 ° novembre a l’ultimo giorno di febbraio per le femmine.

Tuttavia i cervi che si trovano sui terreni coltivati possono essere cacciati anche nei periodi di chiusura dai proprietari dei terreni dell’attivita venatoria, qualora si ritenga che gli animali abbiano causato danni ai raccolti o ai beni.

Non esiste la previsione della legge di un periodo di chiusura della caccia per le lepri ed i conigli, ma alcune associazioni di cacciatori raccomandano di evitare la caccia durante il periodo di riproduzione.

Gli affittuari dei terreni hanno il diritto di effettuare questa caccia qualora le lepri e i conigli rappresentino una minaccia per i loro raccolti.

Gli animali considerati nocivi possono essere cacciati in tutte le stagioni.

  1. Game Act del 1831, che disciplina la caccia delle lepri, dei fagiani, delle pernici e della selvaggina della landa o della brughiera, vieta l’esercizio della caccia nel giorno di Natale.

La caccia alla selvaggina acquatica può essere sospesa in caso di gelate prolungate o durante il periodo della neve, per decisione del Ministero per un periodo massimo di 14 giorni, rinnovabile.

II Game Act del 1831 vieta la caccia la domenica per le specie alle quali si applica, cioe alle lepri, ai fagiani, alle pernici, nonchè alla selvaggina della landa o della brughiera.

La caccia alla selvaggina d’acqua può essere vietata la domenica, ai sensi vietata dell’articolo 2 del Wildlife and Countryside Act del 1981, ma nessuna misura è ancora stata presa in questo senso. In alcune contee degli atti amministrativi vietano la caccia la domenica.

La caccia è consentita durante il giorno, vale a dire nel periodo compreso tra un’ora prima della levata del sole e un’ora dopo il tramonto.

II permesso di caccia

L’esercizio della caccia è subordinato al possesso di un permesso valevole sul territorio del Regno Unito. Tuttavia i proprietari o gli affittuari non hanno necessità di possedere un permesso poiché possono cacciare lepri o conigli sulle loro terre. Non è necessario neppure per i proprietari dei terreni coltivati nei quali si trovino dei cervi.

  1. rilascio del permesso di caccia non è subordinato al superamento di un esame, tuttavia alcune associazioni possono sottoporre, a titolo facoltativo i richiedenti un permesso di caccia ad una serie di test.

I permessi di caccia sono disponibili negli uffici postali. II titolare di un permesso di caccia deve versare un compenso variabile secondo la durata del permesso. I cacciatori, per la detenzione di un fucile da caccia, devono essere in possesso di una autorizzazione di porto di armi da caccia.

Questo documento, valevole per cinque anni, può essere rilasciato dalle autorità di polizia alle seguenti condizioni:

– che il richiedente abbia più di 15 anni;

– che il richiedente non appartenga ad una delle categorie di persone alle quali è interdetto a possedere un’arma (ad esempio i condannati ad una pena detentiva di almeno tre anni, gli alcolizzati, i malati di mente);

– che il richiedente presenti un documento scritto firmato da un terzo

(parlamentare, giudice di pace, medico, giurista, residente in Gran Bretagna, che conosca il richiedente da almeno due anni a che dichiari giustificata la volontà di

possedere un’arma)

– the il richiedente intenda utilizzare il fucile a scopo di caccia.

La detenzione di armi e di munizioni da parte del cacciatore nel suo domicilio è oggetto di una regolamentazione molto rigida. Le armi da caccia e le munizioni debbono essere conservate in un mobile chiuso a chiave, fissato al muro a al suolo, situato in un luogo poco visibile ai visitatori.

La stipula di un’assicurazione non è obbligatoria, ma l’adesione ad un’associazione comporta molto spesso un’assicurazione per i danni a terzi.

Alla fine del periodo di validità del permesso di caccia il suo titolare può chiedere il rinnovo per la durata desiderata.

II permesso di caccia può essere annullato qualora il suo possessore abbia cacciato nel terreno altrui senza autorizzazione.

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