P.D.: Cittadini Italiani residenti in U.E. ed extra U.E.

Ai sensi dell’art.61 RD 6 maggio 1940 n.635 “la licenza per porto d’armi è rilasciata, secondo le rispettive competenze, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente appartenente a uno dei paesi dell’Unione Europea ha la sua residenza o il domicilio.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 527/1992, “i cittadini di uno Stato membro della comunità europea possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani.

Le relative domande sono inoltrate alle Autorità competenti del luogo di residenza o di domicilio”.

Il cittadino U.E. che ha residenza e domicilio disgiunti in due diversi paesi U.E. può, in ciascuno di questi paesi: conseguire un PDA uso sportivo o caccia, ivi denunciare la detenzione di armi e quindi conseguire presso ciascuno dei due paesi una carta europea d’arma da fuoco (cfr. art. 6, comma 1, che fa riferimento all’applicazione di condizioni di reciprocità “alle condizioni previste per i cittadini italiani”).

Allo stato pertanto non risulta possibile rilasciare la licenza per il porto d’armi a cittadini italiani residenti e domiciliati in paesi extra U.E.         

Avv. Fabrizio Carlesimo