Campania, la proposta di calendario venatorio 2020-2021 della Libera Caccia

Si insiste, con riferimento al calendario venatorio relativo all’annata 2020/2021, per l’accoglimento delle proposte avanzate dall’A.N.L.C.

La Libera Caccia della Campania ha pubblicato il seguente comunicato in merito al calendario venatorio regionale della stagione 2020-2021: ALTRO CHE CONFERMA DEL CALENDARIO VENATORIO ANNATA 2019/2020, da noi contestato e contrastato in tutte le sedi e che su questo portale è stato erroneamente riportato e che la scrivente associazione nazionale libera caccia della Campania giammai avrebbe avallato questa ipotesi! Queste sono le nostre idee che vengono sottoposte al vaglio e al giudizio dell’organo regionale, senza minimamente discostarci dai principi fondanti della legge statale 157/92, che impone l’osservanza dei criteri di prelievo venatorio, dei periodi caccia e limitazione delle specie, rigorosamente recepite da questa associazione.

Siamo convinti che il lavoro svolto da tutti i dirigenti della libera caccia a livello regionale, in questo lasso di tempo non venga vanificato per puri e illogici interessi di parte, che la regione Campania possa e debba prendere in seria considerazione le proposte di modifica al calendario venatorio per l’annata 2020/2021, che non sono solo a difesa dei cacciatori, ma anche a tutela e all’osservanza della legge. Si insiste, con riferimento al calendario venatorio relativo all’annata 2020/2021, per l’accoglimento delle proposte avanzate dall’A.N.L.C., suffragate da inoppugnabili dati scientifici, che, di contro e con ogni evidenza, non caratterizzano i provvedimenti che intende adottare la Regione Campania. L’Associazione Nazione Libera Caccia, nello stigmatizzare, vivamente, la proposta di calendario venatorio avanzata dalla Regione Campania, caratterizzata da insensate, quanto inopinate, restrizioni, avulse da qualsivoglia dato scientifico, nel riservare tutte le azioni del caso a tutela dei proprie iscritti e di quanti rivendicano il diritto di esercitare l’attività venatoria in maniera responsabile ed etica, ma non svincolata dai canoni di ragionevolezza,
propone, con riferimento all’Annata Venatoria 2020/2021, l’adozione del seguente calendario
venatorio:

PREAPERTURA
Considerato che, relativamente all’anno 2020, la terza domenica di settembre che, ai sensi dell’art. 18 L. 157/92, segna l’apertura generale della stagione venatoria, ricade al giorno 20, si reputa opportuno concedere n. 5 (cinque) giornate in preapertura. Nei giorni 2, 5 e 6 settembre 2020 è consentito l’esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alla specie tortora (Streptopelia turtur) e merlo (Turdus merula); Nei giorni 2, 5, 6, 13 e 16 settembre 2020 è consentito l’esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e cornacchia nera (Corvus corone). Nei giorni 13 e 16 settembre 2020 è consentito l’esercizio venatorio alla specie quaglia (Coturnix coturnix). Nei giorni 02, 06 e 13 settembre 2020 è consentito l’esercizio venatorio alla specie colombaccio (Columba palumbus). Durante il periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, SIC, SIC e ZPS.

APERTURA
L’esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:
 Specie cacciabile dal 20 settembre 2020 al 30 novembre 2020: quaglia (Coturnix
coturnix);
 Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 31 ottobre 2020: tortora (Streptopelia turtur);
 Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: alzavola (Anas crecca),
canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra), porciglione (Rallus
acquaticus), germano reale (Anas platyrhynchos), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus),
marzaiola (Anas querquedula), fischione (Anas penepole), mestolone (Anas clypeata)
pavoncella (Vanellus vanellus), moriglione (Aythya ferina);
 Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: fagiano (Phasianus colchicus)
per questa specie, dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli
A.T.C.;
 Specie cacciabili dal 10 ottobre 2020 al 10 febbraio 2021: gazza (Pica pica), ghiandaia
(Garrulus glandarius) e cornacchia grigia (Corvus corone cornix), con la limitazione, per il
periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2021, di adottare esclusivamente la forma di
caccia da appostamento;
 Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: volpe (Vulpes vulpes), per tale
specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
1. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in
battuta;
2. dal 20 al 30 settembre 2020, nonché dal 02 al 31 gennaio 2021, anche con l’ausilio del cane
da seguita ed in battuta, esclusivamente in zone diverse da quelle vocate per la caccia al
cinghiale
 Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.,
dall’1 ottobre al 30 novembre 2020: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), starna
(Perdix perdix – per tale specie l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata nelle
località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro, ai sensi del primo
comma dell’art. 16 L. R. 26/2012 e s.m.i.);
 Specie cacciabili dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020: allodola (Alauda arvensis), merlo
(Turdus merula) e lepre comune (Lepus europaeus), per questa ultima specie, gli Uffici
competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e
sull’analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;
 Specie cacciabili dall’1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021: beccaccia (Scolopax rusticola),
con la limitazione dell’orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00;
 Specie cacciabili dall’1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021: tordo bottaccio (Turdus
philomelos), cesena (Turdus pilaris) e tordo sassello (Turdus iliacus);
 Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: beccaccino (Gallinago
gallinago) e frullino (Lymnocryptes minimus), esclusivamente in caccia vagante;
 Specie cacciabile dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: colombaccio (Columba
palumbus
 Specie cinghiale (Sus scrofa) dall’1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente in
battute autorizzate. Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2020/2021 sono pari a 36, l’effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa) viene così modulata: L’ufficio si riserva di prevedere, con successivo provvedimento, ulteriori giornate di prelievo della specie cinghiale qualora le misure già in atto non dovessero rivelarsi efficaci al fine di contenerne il numero.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE “NATURA 2000”
Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di
Protezione Speciale dell’intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo “Divieti in Aree Natura 2000”.
I periodi di caccia e le specie cacciabili nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:
 dal 20 settembre al 31 ottobre 2020: tortora;
 dal 20 settembre al 30 novembre 2020: quaglia;
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 dall’1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020: starna (solo se è presente nei piani di prelievo
annuali proposti dagli ATC), coniglio selvatico;
 dall’1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: allodola, beccaccia, merlo, fagiano (per tale
specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di prelievo
annuale dell’A.T.C.), cinghiale, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è
documentata la presenza di lepre italica);
 dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: volpe
 dall’1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
 dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: alzavola, canapiglia, folaga, fischione,
gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, pavoncella e colombaccio; per
beccaccino e frullino esclusivamente in caccia vagante;
 dal 10 ottobre 2020 al 10 febbraio 2021 (in applicazione dell’art.18 comma 2 della L.
157/1992): gazza, ghiandaia e cornacchia grigia (dal 1 gennaio al 10 febbraio 2020, solo da
appostamento temporaneo).

CARNIERE
Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall’ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella “Guida per la stesura dei calendari venatori …”, nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio:
 fauna stanziale: cinque capi complessivi per giornata per la specie cinghiale con la
limitazione a due capi per giornata per la specie volpe e fagiano, Per quest’ultima specie,
solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. . A un capo per giornata
lepre, starna e coniglio per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di
prelievo pubblicati dagli A.T.C. Il prelievo stagionale per la fauna stanziale non dovrà
superare i 10 capi per la lepre, 5 capi per la starna e per il coniglio;
 fauna migratoria: venti capi complessivi per giornata (quindici capi nelle aree pSIC, SIC,
e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: quindici capi per merlo, cesena, tordo
bottaccio, tordo sassello ed allodola; dieci capi per anatidi, rallidi, limicoli, quaglia e
colombaccio (per le specie quaglia e colombaccio in periodo di pre apertura il prelievo è
limitato a 5 capi giornalieri); cinque capi per moriglione, per pavoncella e tortora e da
gennaio, anche per il colombaccio; tre capi per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone
Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di
carniere per le seguenti specie: beccaccia due capi, quaglia e tortora tre capi.
Il prelievo stagionale per la fauna migratoria non dovrà superare: venticinque capi per pavoncella, beccaccia e tortora; quindici capi per codone e porciglione; cento capi per allodola; cinquanta capi per quaglia.

ORARIO DI CACCIA
L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell’art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell’ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto). Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento “Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003. Tali attività sono consentite nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l’attività venatoria, esclusi i giorni di martedì e venerdì e nel periodo compreso dall’1° agosto al 19 settembre 2019, tranne i giorni in cui è consentita attività venatoria in pre apertura.

PRESCRIZIONI
Battute di caccia al cinghiale Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia, nelle giornate in cui risultino annotati, come partecipanti, nell’apposito registro di caccia al cinghiale in braccata.

BOSSOLI
I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). In caso di esercizio dell’attività venatoria da appostamento temporaneo, l’obbligo di recupero dei bossoli sorge nel momento in cui si
abbandona l’appostamento stesso. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa
prevista all’art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.

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