Approvato il calendario venatorio 2020-2021 della Toscana

La Regione Toscana ha reso pubblico il calendario venatorio 2020-2021 e i suoi allegati.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI COMPRENSORI REGIONALI

AREZZO

1) Limitazioni per l’esercizio venatorio nelle Z.P.S. del comprensorio di Arezzo:
ZPS “Valle dell’Inferno e Bandella”:
Divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 Ottobre 2020, di esemplari appartenenti alle specie
Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago),
Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus).
Aree Contigue, approvate con precedenti atti dalla Provincia di Arezzo, delle ZPS “Valle
Dell’Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano – Penna”:
-divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;
-divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell’area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2021 compreso;
-limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell’Area contigua;
-divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto “scaccio”) al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.
2) Divieti particolari di caccia:
FIUME ARNO: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti
dell’art. 77, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011, gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno .

SENTIERO DELLA BONIFICA Vista la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada della pista ciclabile denominata “Sentiero della bonifica”, a tale pista ciclabile si applicano le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie di comunicazione.
3) Caccia nel mese di gennaio
La caccia vagante nel mese di gennaio 2021 è inoltre consentita, sia senza cane sia con l’uso di non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute Enci) lungo i corsi d’acqua (non oltre i 50 metri “dal limite delle acque”), nelle colmate e nelle zone di pianura sotto elencate:

TIPOLOGIA DESCRIZIONE

CANALE M. della CHIANA per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell’art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela dell’utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l’esercizio della caccia, le distanze stabilite dall’art. 33 della L.R.T. n. 3/94;
FIUME TEVERE per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME MARECCHIA: per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME CERFONE: dal confine con l’Umbria al confine con il Comune di
Arezzo;
FIUME SINGERNA: dalla loc. Ponte Singerna al confine con l’Oasi di
Protezione Montedoglio;
TORRENTE PRESALE: dalla località Due Fiumi alla confluenza con il
Marecchia;
TORRENTE SOVARA per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME FOGLIA: per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA a valle della strada regionale n.71;
TORRENTE NICCONE:
dall’intersezione del torrente Niccone con la strada
provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto
il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine
con l’Umbria;
TORRENTE ESSE nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente
Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;
LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO COLMATE
Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolo, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all’imbocco del torrente Esse. Da qui per l’argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l’argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest’ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce
all’ovile dei Pratoni. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce.

ZONA DI PIANURA: VALTIBERINA dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada
Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L’Oasi di Protezione di Montedoglio fino all’omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all’imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine
umbro fino alla statale E/45.

ZONA DI PIANURA: VALDICHIANA
Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale CatorcioCasaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo

4) Progetto di studio sulla lepre
Le lepri catturate nelle Z.R.C. del Comprensorio di Arezzo e successivamente liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattono una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tali marche di riconoscimento al Settore attività Faunistico venatoria, sede territoriale di Arezzo (contatti telefonici: 055/4382631 e 055/4382613)

FIRENZE

CACCIA NELLE ZPS: Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze identificate come “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” e “Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia”, (vedi cartografia su
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html) le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del
16-06-2008 avente per oggetto “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)” che dettano in particolare per le ZPS i le seguenti prescrizioni:
a) prescrizioni valide per tutte le ZPS:
-nel mese di gennaio esercizio dell’attività venatoria è consentito unicamente giorni di giovedì e di domenica con l’eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
-divieto di effettuazione della preapertura della attività venatoria;
-divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più
esterne;
-divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythya fuligula);
-divieto di svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
b) prescrizioni valide per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” :
-divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie
Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino
(Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus ).

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2021, nel Comprensorio di Firenze la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree palustri di cui alla cartografia scaricabile sul Sito della Regione Toscana http://www.regione.toscana.it

GROSSETO
Per il mese di gennaio, oltre a quanto definito dal punto 4) del Deliberato, la caccia ai Palmipedi, Rallidi e Trampolieri in forma vagante anche con l’uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:
– zone palustri o assimilabili del Comprensorio e lungo i corsi d’acqua compresi fra la ferrovia (Roma – Grosseto – Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
– nel Lago dell’Accesa in Comune di Massa Marittima;
– nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d’Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata : dalla località Istia d’Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all’incrocio con la strada provinciale per Campagnatico – lungo detta strada fino al confine di Comune – lungo il confine fino al fiume Ombrone – fiume Ombrone fino ad Istia d’Ombrone.
Di definire le seguenti disposizioni per l’esercizio venatorio nelle aree contigue (art. 23 della LRT 3/94). L’esercizio venatorio in tutte le aree contigue si svolge nella forma della caccia controllata e il prelievo delle specie faunistiche è soggetto alle seguenti prescrizioni:
il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:
a) Trampolieri, Rallidi, Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi;
b) beccacce non più di 2 capi;
c) tortore non più di 5 capi.
Le giornate di caccia, escluse le battute di caccia al cinghiale, svolte all’interno delle aree contigue non dovranno superare complessivamente il numero di 30. Non sono assoggettati alla limitazione delle 30 giornate di caccia nelle aree contigue, disposte al punto precedente, i cacciatori residenti nei comuni che abbiano porzioni di territorio ricadente
nell’area contigua. Nell’area contigua alla Riserva Naturale Laguna di Orbetello le riduzioni di capi di cui sopra valgono in tutta l’area ad esclusione della porzione ricadente nell’Area a Particolare Gestione di Caccia gestita dall’ATC nella quale il prelievo delle specie avviene così come stabilito per tutto il territorio destinato alla caccia programmata.

LIVORNO

Divieto di caccia alla pernice rossa sull’intero territorio cacciabile dell’Isola d’Elba. Nelle isole dell’Arcipelago Toscano è fatto divieto di esercizio della caccia in pre-apertura.

LUCCA

E’ vietato l’impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa .Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al
punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 “ Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ”.
E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse ( aree estrattive all’interno del Parco ) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegate alle predette leggi .

L’esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia ) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegate alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni:
– il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non potrà superare le 40 (quaranta) per stagione venatoria;
– il carniere giornaliero della beccaccia (Scolopax rusticola) è ridotto numericamente a 2 (due) esemplari per ogni cacciatore;
– riguardo alle altre specie della fauna migratoria il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi , con la sola eccezione del colombaccio (Columba palumbus) . L’esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale
“Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli” così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l’esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:
a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui
– Trampolieri, Rallidi e Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi;
– beccacce non più di 2 capi;
b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:
– Palmipedi 20 capi;
– lepri 5 capi;
c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all’interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.

AVVERTENZA: a seguito dell’entrata in vigore del Piano Stralcio del Parco delle Apuane,
approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo di detto Ente n. 21 del 30/11/2016 il perimetro delle aree contigue ove è possibile esercitare la caccia ha subito modifiche sostanziali per cui si rinvia alla cartografia del Parco stesso. In proposito si raccomanda di consultare la pagina web:
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html

MASSA

Nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco delle Alpi Apuane, ( art.23 L.R.3/94):
– il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non può essere superiore a 40;
-il carniere giornaliero della beccaccia (Scolopax rusticola) è ridotto numericamente del 50% rispetto agli altri territori del Comprensorio, con eventuale arrotondamento all’unità superiore;
-il carniere giornaliero delle altre specie di fauna migratoria, è ridotto a 15 capi, con sola eccezione per il colombaccio (Columba palumbus);
-la giornata di caccia all’interno dell’area contigua dovrà essere segnalata nel tesserino venatorio regionale con cerchietto esterno al rettangolo relativo alla voce “giorno” del nuovo tesserino venatorio.
Dalla terza domenica di settembre al 30 settembre 2020, nel territorio individuato dall’ ATC come A.R.P.V – Area di Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (ovvero tutto il Comprensorio di Massa ad esclusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso), la caccia vagante con l’uso del cane è
consentita nelle giornate di domenica e giovedì, dalle ore 6.00 alle ore 13.00, mentre dalle ore 13.01 alle ore 19.00 è possibile unicamente l’esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l’uso del cane. Nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 6.00 alle
ore 19.00 è possibile unicamente l’esercizio della caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo senza l’uso del cane.
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 la caccia vagante, con o senza l’uso del cane, oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario venatorio Regionale, nel territorio dell’intera A.R.P.V. è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, mentre nelle giornate di lunedì e giovedì è consentita la
caccia alla migratoria solo da appostamento, se fisso con l’uso del cane da riporto, se temporaneo senza l’uso del cane. Nel territorio non ricompreso nella A.R.P.V. (ovvero nei comuni di Massa e Montignoso) è consentita la caccia vagante, con o senza l’uso del cane.
Dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 le battute di caccia alla volpe con l’uso del cane da seguita dovranno essere autorizzate dall’ATC.

PISA

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2021 la caccia alle specie: cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio e tordo sassello, è consentita esclusivamente da appostamento.
Dal 1° al 31 gennaio 2021, la caccia in forma vagante all’alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da
cerca, limitatamente alle aree di colmata/bonifica dei seguenti Comuni:
BIENTINA: nella zona di padule inclusa tra, il fosso di Confine fino a raggiungere il confine della Riserva Regionale di Tanali, a sud; a ovest la Riserva di Tanali e il confine provinciale fino a raggiungere la SP3 Altoposcio; a nord la SP3 Altopa scio per continuare sul Rio del Valico fino
all’altezza di località Lelli; a est la viabilità poderale che separa la parte del padule con le colline delle Cerbaie fino a raggiungere il fosso di Confine;
CASCINA: zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), Via Titignano, confine Z.R.C. Navacchio; Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla ferrovia PisaCollesalvetti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalvetti, Canale
Fossa Nuova; Zona Tremolese-Pinzale-Gerbareto delimitata dalla Via Emilia (S.S. 206), Canale Fossa Nuova, Via Macerata, Canale Solaiola; Zona Macerata-Latignano delimitata dal confine Comune di Collesalvetti (presso ponte di Grecciano), golena nord Scolmatore dell’Arno (sponda
destra direzione mare) compresa fino al ponte di Via Piccina, Canale Fossa Nuova, argine Canale Zannone fino al confine Comune di Lari;
CASTELFRANCO DI SOTTO: Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina;
zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l’argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; Paduletta di Staffoli, zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;
MONTOPOLI VAL D’ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell’Arno;
PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell’Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalvetti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena;
Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi;
Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli;
Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;
PONTEDERA: Zona di Golena d’Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;
S.CROCE SULL’ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;
SAN GIULIANO TERME: Golena d’Arno – Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;
S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume
Arno;
SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;
VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada
Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciuccoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.
VICOPISANO: zona di pianura del territorio comunale.
PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO NATURALE MIGLIARINO – SAN ROSSORE – MASSACIUCCOLI
E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica
indicazione di appartenenza all’area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell’archivio regionale dall’ATC competente. A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.
ZONA A: Comune di Vecchiano – area contigua al parco e restante territorio del Comune
Periodo di caccia: l’esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio
regionale.
ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme – aree contigue al parco
Periodo di caccia: l’esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.
Prelievo venatorio Aree A e B:
sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate successivamente.
Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:
– Fauna stanziale: 1 capo;
– Fauna migratoria: 15 capi di cui:
– Beccaccia non più di 2 capi
– Beccaccino non più di 3 capi
– Colombaccio non più di 10 capi
– Palmipedi non più di 3 capi
– Rallidi non più di 5 capi
– Tortora non più di 5 capi
Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio regionale 2020/2021.
Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:
– Beccaccia non più di 10 capi
– Beccaccino non più di 20 capi
– Colombaccio non più di 30 capi
– Coniglio selvatico non più di 10 capi
– Fagiano non più di 20 capi
– Lepre non più di 5 capi
– Palmipedi non più di 20 capi
– Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi
– Quaglia non più di 20 capi
– Starna non più di 5 capi
– Pernice rossa non più di 10 capi
– Tortora non più di 10 capi
– Volpe non più di 5 capi

La caccia alle seguenti specie è vietata:
– Canapiglia
– Codone
– Combattente
– Moretta
– Capriolo

MODALITA’ E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:
Nelle Aree A e B ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l’esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.
Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria
disposizione per l’intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.
Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.
Il mancato rispetto delle norme che regolano l’attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all’art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94

PISTOIA

La caccia nell’Area contigua Padule di Fucecchio, anche con l’uso del cane, è disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modifiche e integrazioni. Le giornate utilizzate all’interno dell’area contigua dovranno essere segnalate sul tesserino venatorio regionale. Il numero complessivo delle giornate di caccia, da appostamento o vagante, non potrà superare individualmente le 50 giornate per i cacciatori che hanno residenza venatoria nell’ATC o titolari di appostamento fisso, e 35 giornate per i cacciatori che hanno l’ATC Pistoia come ulteriore ATC.
Nella ZPS “Padule di Fucecchio” l’esercizio venatorio, anche con l’uso del cane, è consentito secondo le seguenti modalità:
nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica;
è vietata la caccia nei giorni di pre-apertura;
è vietata l’effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 è vietato abbattere esemplari appartenenti alla specie Combattente (Philomacus pugnax) e
Moretta (Aythya fuligula);
è vietato l’addestramento dei cani anteriormente al 1 settembre;
è vietato abbattere in data antecedente al 1 ottobre esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clipeata) Alzavola (Anas crecca),
Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope) Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus),
Pavoncella (Vanellus vanellus);
per l’attività venatoria in presenza di ghiaccio si deve fare riferimento a quanto riportato nel regolamento per l’Area contigua Padule di Fucecchio approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modificazioni e integrazioni;
Nell’“Area no piombo” interna alla ZPS “Padule di Fucecchio” l’esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità, individuate nel PFV approvato con deliberazione del CP n. 171 del 05.12.2013:
divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti pallini di piombo;
la caccia termina un’ora prima di quanto indicato nel Calendario Venatorio Regionale;
divieto di detenzioni armi anche in custodia dall’ora successiva all’orario di fine caccia fino all’ora antecedente le disposizioni dei richiami (che corrisponde a due ore prima l’inizio dell’orario mattutino);
divieto di detenzione di visori notturni di qualsiasi tipologia.

PRATO

CACCIA E ALLENAMENTO CANI NELLE ZPS (Zone di Protezione Speciale):
Nella ZPS istituita sul territorio del Comprensorio di Prato, come ampliamento del SIR-SIC-ZPS
“Stagni della piana fiorentina” ridenominato in “Stagni della piana fiorentina e pratese”, identificata
come “Piana Pratese” le disposizioni del presente Calendario si applicano facendo salve le
disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n.454 del 16/06/2008 avente per oggetto “D.M.
17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di
protezione speciale ((ZPS)”, nonché eventuali ulteriori disposizioni regionali derivanti dal
recepimento del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
22/01/2009 “Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione ZCS e Zone di
Protezione speciale”.
Nella ZPS “Piana Pratese” l’esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità:
– nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei
soli giorni di giovedì e domenica;
– è vietata la caccia nei giorni di preapertura;
– è vietata la caccia in deroga ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
– è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi,
stagni paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, nonché nel raggio di m. 150 dalle rive più
esterne;
– è vietato l’abbattimento, in data antecedente al 1 Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie
Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clipeata) Alzavola (Anas
crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope) Moriglione (Aythya ferina), Folaga
(Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino
(Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus),
Pavoncella (Vanellus vanellus);
– è vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta
(Aythya fuligula);
– è vietato l’addestramento dei cani anteriormente al 1° settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria;
– è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio
Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2021, nel Comprensorio di Prato
la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree sotto delimitate:
– A NORD: dal perimetro della “Zona di Protezione”, istituita ai sensi dell’art. 14 L.R. 3/94,
compreso tra il limite di confine con il comprensorio di Pistoia (Torrente Agna in corrispondenza
della ferrovia Firenze – Pistoia) ed il limite di confine con il comprensorio di Firenze (autostrada
A11 Firenze mare);
– A EST: seguendo il confine di comprensorio con Firenze dall’intersezione con l’autostrada A11
Firenze – mare (confine della zona di protezione) fino all’intersezione con la SR n.66 Firenze –
Pistoia (loc. Ponte all’Asse);
– A SUD: dalla SR n. 66 Firenze-Pistoia nel tratto compreso tra il limite con il comprensorio di
Firenze (loc. Ponte all’Asse) e quello con la provincia di Pistoia (loc. Il Calice);
– A OVEST: dal confine con il comprensorio di Pistoia compreso tra la SR n.66 Firenze – Pistoia
(loc. Il Calice) e la ferrovia Firenze – Pistoia (confine della “Zona di Protezione”).

SIENA

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 per le ZPS denominate
CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA – MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE
DI ASCIANO – LAGO DI MONTEPULCIANO – LAGO DI CHIUSI – LUCCIOLA BELLA –
CRETE DELL’ORCIA e DEL FORMONE, valgono le seguenti specifiche norme di
regolamentazione dell’attività venatoria che potranno essere implementate a seguito di
approvazione definitiva da parte della Regione degli specifici piani di gestione di cui alla L.R.
30/2015:
– divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all’interno
di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di
ripopolamento e cattura;
– divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
– divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, nelle zone umide del Lago di Chiusi e
Lago di Montepulciano, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola
(Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas
strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella
d’Acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago),
Beccaccia (Scolopax rusticula), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);
– divieto di costituzione di nuove zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare
cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.
Normative integrative nei SIC (gia’ ZPS) Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano, Crete
dell’Orcia e del Formone: Protezione siti Lanario – da gennaio a giugno nessun tipo di disturbo
nelle aree dove nidifica la specie individuate nella cartografia allegata ai piani di gestione.

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